| | Diritti al punto | Newsletter di Amnesty International Lazio | | |
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Cari lettori e care lettrici, in questo numero di Diritti al punto torniamo sulle questioni migratorie, in particolare parliamo dell’accordo Italia-Albania sui migranti e dell’intesa proposta dal Regno Unito al Ruanda sui richiedenti asilo. Proseguono gli approfondimenti sul diritto internazionale umanitario, si parla del principio di distinzione tra civili e combattenti e tra obiettivi civili e obiettivi militari. Il 10 novembre è la giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo. Una ricorrenza che sottolinea il ruolo fondamentale della scienza nella società, coinvolgendo l’opinione pubblica nel dibattito sulle questioni scientifiche. Se ti piace la nostra newsletter, condividi e invita chi vuoi a iscriversi cliccando sul link che troverai in fondo alla pagina. Buona lettura! Diritti al punto torna a gennaio, ringrazia tutti i lettori e le lettrici, anche quelli che dopo le prime due righe cambiano pagina ;) Buon Natale e auguri di buon anno! |
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L’accordo Regno Unito - Ruanda per i richiedenti asilo |
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Fonte fotografica: https://www.thecassellfirm.com/ |
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Il 14 aprile 2022 il Primo Ministro britannico in carica, Boris Johnson, ha annunciato un accordo con il Ruanda per la dislocazione dei richiedenti asilo giunti nel Regno Unito illegalmente. In base a quanto stabilito nel MoU (Memorandum of Understanding), il Ruanda si sarebbe dovuto occupare della valutazione delle richieste di asilo dichiarate inammissibili, avrebbe dato ospitalità a coloro che avessero ricevuto un riscontro positivo e avrebbe gestito il rimpatrio di quelli che avessero invece ricevuto un diniego. Immediatamente e da più parti, sono stati espressi dubbi e perplessità. Amnesty International, ha denunciato come l’accordo rappresentasse una sottrazione dall’obbligo di garantire il diritto di asilo, previsto dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e ha invitato i leader dei paesi del Commonwealth a riconsiderare l’opportunità di una tale intesa. Human Rights Watch - HRW, ha inviato una lettera aperta al Ministro degli Interni britannico esprimendo grave preoccupazione ed esortandolo a non portare avanti l’accordo. Inoltre, appariva fin da subito difficilmente raggiungibile l’obiettivo principale dell’intesa, ovvero la riduzione del numero delle persone migranti che ogni anno raggiungono le coste britanniche al termine di pericolosi viaggi, compiuti con mezzi di fortuna. Sembrava inverosimile pensare che l’accordo potesse costituire un deterrente per le persone che fuggono da guerre, carestie e persecuzioni e che spesso scelgono il paese di arrivo in base all’intento di ricongiungersi con familiari o addirittura non lo scelgono affatto, finendo talvolta nelle mani di trafficanti che scelgono per loro. Oggetto di dibattito e motivo di grande preoccupazione è il rispetto dei diritti umani dei richiedenti asilo, che sarebbero stati affidati ad un paese che non offre alcuna garanzia in questo senso. Come era prevedibile, l'accordo ha avuto un percorso travagliato. Il primo volo organizzato dal governo inglese, previsto per il giugno dello scorso anno e che avrebbe dovuto trasferire 30 migranti in Ruanda, è stato fermato in seguito all’accoglimento da parte della CEDU dei ricorsi presentati dai legali di alcuni dei richiedenti asilo interessati. La Corte di Strasburgo, ha deliberato in riferimento al caso di un cittadino iracheno, che il trasferimento non sarebbe potuto avvenire, fintanto che non fosse completato l’iter relativo alla domanda. La pronuncia, ha permesso ai legali di altri migranti, destinati al Ruanda con lo stesso viaggio aereo, di ricorrere con successo, costringendo il governo ad annullare definitivamente il volo. La sentenza, basata sulle preoccupazioni già espresse dall’UNHCR con particolare riferimento al principio di “non refoulement”, ha innescato una feroce battaglia legale e portato il progetto di Boris Johnson ad un nulla di fatto. Successivamente infatti, dopo un primo pronunciamento dell’Alta Corte di Giustizia favorevole all’esecutivo, la Corte d’Appello di Londra, ha ribaltato la decisione, decretando l’illegittimità dell’accordo, per violazione delle norme in tema di diritti umani. La decisione è stata confermata il 15 novembre scorso anche dalla Corte Suprema, stabilendo che l’accordo rappresenta una violazione dello Human Rights Act inglese (1998) e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950). A distanza di un anno e mezzo, neppure un richiedente asilo è stato dislocato in Ruanda dal Regno Unito, mentre il governo inglese ha speso milioni di sterline per onorare il patto con Kigali. Il canale della Manica continua ad essere la rotta di centinaia di barche, l’esperienza del Regno Unito con il Ruanda ha dimostrato che certe politiche migratorie non hanno l’effetto deterrente, di diminuzione degli sbarchi, sperato da alcuni governi. Piuttosto, il fallimento di certe scelte potrebbe aiutare a spostare il focus su una politica di accoglienza piuttosto che di blocco dei flussi migratori. |
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Protocollo Italia-Albania: tra il principio di non respingimento e il rischio di detenzione |
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Fonte fotografica: Sandor Csudai |
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Il Consiglio dei ministri n. 61 del 5 dicembre ha approvato il protocollo Italia-Albania, dopo che lo scorso 6 novembre i rispettivi Capi di Governo, Giorgia Meloni e Edi Rama, avevano firmato un accordo in materia migratoria. Diversi i punti d’ombra attorno a questa intesa che, all’indomani dell’accordo, ha sollevato perplessità anche all’interno della Commissione europea che, per il tramite della portavoce per gli Affari interni e la migrazione, Anitta Hipper, chiedeva delucidazioni alle autorità italiane. Il Protocollo Italia-Albania prevede la costituzione di due centri in territorio albanese, uno presso il porto di Shengjin per le procedure di sbarco e di identificazione e un altro nell’entroterra di Gjader che funzionerà come un centro di permanenza per i rimpatri (Cpr). L'accordo rappresenta un primo tentativo di esternalizzazione dell’esame delle richieste di asilo in un Paese terzo. I due centri saranno sotto la giurisdizione italiana per la realizzazione e la gestione delle strutture. L’Italia sarà anche la prima responsabile in termini di spesa: infatti, dovrà costituire un fondo di garanzia per la copertura degli oneri, volti a garantire anche l’assistenza ospedaliera, l'acquisto di dispositivi medici, farmaci e vaccini, i costi per l'impiego di forze di polizia, l'acquisto di carburanti per i mezzi di trasporto, nonché le eventuali spese legali per la difesa dinanzi a tribunali internazionali, e per i risarcimenti dei danni decisi da corti nazionali o internazionali. In forza di una clausola che equipara le aree indicate dal Protocollo alle zone di frontiera o di transito, le strutture presenti sul territorio albanese funzionerebbero come gli hotspot e i centri di permanenza per il rimpatrio, previsti dal Testo unico sull’immigrazione. L’intesa, quindi, prevede che nelle aree albanesi potranno essere condotti esclusivamente i migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale italiano o di altri Stati membri dell’Unione Europea. Ai migranti sarà applicata la disciplina italiana e, quindi, europea in materia di immigrazione e di ammissione degli stranieri nel territorio nazionale. Mentre, solo in casi eccezionali sarà possibile trasferire il migrante dalle strutture albanesi alle strutture corrispondenti situate nel territorio italiano. Già da una prima interpretazione dell’accordo emergono punti poco chiari considerando che nel 2018 la Commissione europea ha chiarito che l’applicazione extraterritoriale delle norme dell’Unione Europea non è da ritenersi possibile. L’accordo è comunque in una fase di stallo, non avendo passato il “test” del Parlamento albanese. Durante la seconda settimana di dicembre, la Corte costituzionale di Tirana ha accolto due ricorsi presentati dall'opposizione del Partito democratico e ha sospeso le procedure di ratifica in Parlamento dell'accordo. Amnesty International ha ritenuto l’accordo uno strumento per eludere la legge italiana, europea ed internazionale sull’immigrazione, con il rischio di generare un sistema di detenzione “automatica” e prolungata in violazione dei diritti umani. Elisa de Pieri, ricercatrice di Amnesty International sull’Europa, ha dichiarato: “questo è un accordo sul respingimento, una prassi vietata dalle norme europee e internazionali e per la quale l’Italia è stata già condannata dalla Corte europea dei diritti umani”. Più nel dettaglio, per respingimento si intende il rinvio dei rifugiati o dei richiedenti asilo nei loro paesi, o in altri, dove è probabile che subiranno maltrattamenti. “È vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità” così recita la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il principio di non-refoulement (divieto di respingimento), diritto fondamentale dei richiedenti asilo e rifugiati. Occorre inoltre ricordare che l’Italia ha già subito una condanna per violazione del principio di non respingimento da parte della Corte europea dei diritti umani nel 2012 nella sentenza Hirsi Jamaa VS altri. Forte apprensione proviene anche dal Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) che, conformemente alla posizione di Amnesty International, ha chiesto la revoca del Protocollo, considerandolo come una base sia per la violazione del principio di non respingimento, sia per l’attuazione di pratiche di detenzione illegittima. L’impegno di Amnesty International prosegue al fine di scongiurare la realizzazione di un accordo illegale invitando il Governo italiano a “rispettare i suoi obblighi di diritto internazionale in materia di non respingimento e di garanzia dell’asilo” e chiedendo “alla Commissione europea di assicurare che gli Stati membri non violino l’insieme delle norme in materia di protezione internazionale”. Approfondimenti: Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria |
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Il principio di distinzione nel diritto internazionale umanitario |
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Fonte fotografiche: Nasser Nouri |
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Il principio di distinzione tra civili e combattenti e tra obiettivi civili e obiettivi militari costituisce un principio cardine e fondante del diritto internazionale umanitario (DIU). “Al fine di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e degli obiettivi civili, le parti in conflitto devono distinguere sempre tra popolazione civile e combattenti e tra obiettivi civili e obiettivi militari e di conseguenza devono dirigere le operazioni solo contro obiettivi militari” - art. 48 del Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Nella funzione propria del complesso di norme che costituiscono il DIU, il principio di distinzione ha l’obiettivo di proteggere i civili dagli attacchi armati e conferma l’assioma secondo il quale l’unica azione che implica l’uso della forza, ammissibile in un conflitto armato, è quella volta a indebolire militarmente la parte avversaria. Di conseguenza, coloro che appartengono alle forze armate e partecipano alle ostilità, devono saper distinguere i combattenti dal resto della popolazione civile. Resta inteso che, il principio di distinzione non comporta che tutti i combattenti avversari possano essere colpiti legittimamente, trovando applicazione le norme sulla condotta delle ostilità. L’art 50 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 definisce i civili tutte le persone che non partecipano alle ostilità e quindi non qualificabili come combattenti. I combattenti sono i membri delle forze armate di una parte in conflitto, a cui si aggiungono i membri di milizie o di corpi volontari purché presentino un segno distintivo riconoscibile a distanza, agiscano sotto il comando di una persona responsabile delle operazioni, conoscano e rispettino le leggi e le consuetudini sulla condotta delle ostilità e portino le armi apertamente (art. 4 della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949) In caso di dubbio la persona deve essere considerata come un/a civile. I civili, dunque, non partecipano alle ostilità e sono protetti dal DIU e in particolare dalla Quarta Convenzione di Ginevra quando sono “nelle mani del nemico”. Inoltre, il DIU protegge i civili dagli effetti delle ostilità. Mentre i combattenti, così come definiti dal DIU, partecipano alle condotte belliche e non possono essere puniti per la mera partecipazione a tali condotte. Inoltre, le Convenzioni di Ginevra prevedono una serie di norme “protettive” dei combattenti da alcuni strumenti e metodi di guerra (per esempio dall’utilizzo di armi che causano danni superflui o sofferenze non necessarie), quando diventano prigionieri di guerra e quando sono feriti, malati o naufraghi. Nella guerra di aggressione dell’Ucraina da parte della Russia e nel conflitto in Medio Oriente, la violazione del principio di distinzione ha scaturito l’indignazione della comunità internazionale. Evidenze fotografiche, testimonianze e ricerche sul campo confermano la reiterata violazione del principio di distinzione: sono stati colpiti ospedali, scuole, luoghi dove erano presenti, senza alcun dubbio, civili. Essendo che il rispetto del principio di distinzione dipende molto dalla condotta e dalle azioni di coloro che partecipano alle ostilità, ci sono diversi principi e norme che regolano gli strumenti e le modalità di azione bellica, strettamente connessi al principio di distinzione. Per esempio, il principio che vieta gli attacchi indiscriminati, ovvero attacchi random, l’impiego di armi o metodi che non consentono di dirigere l’azione solo ed esclusivamente verso un obiettivo militare, bombardamenti che colpiscono obiettivi militari che si trovano in villaggi, città o zone dove siano concentrati civili e attacchi che possono causare effetti collaterali in termini di perdita di civili o danni seri alle strutture civili, eccessivi rispetto al concreto vantaggio militare ottenuto. Il Tribunale penale per la Ex-Yugoslavia nel caso Martić ha proprio definito gli attacchi random come attacchi indiscriminati, a proposito di un attacco missilistico non guidato, diretto verso la città di Zagabria, un’area civile densamente popolata. In quel caso, il militare ha utilizzato un’arma e una condotta indifferente alla possibilità che l’attacco stesso potesse causare danni ai civili. Fonti e approfondimenti Conduct of hostilities – Casebook ICRC Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 The principle of distinction and cyber attacks |
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10 novembre: giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo |
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Fonte fotografica: Laura Guida |
Il 10 novembre si celebra la Giornata Mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, una ricorrenza che vuole sottolineare il ruolo fondamentale della scienza nella società, coinvolgendo l’opinione pubblica nel dibattito sulle questioni scientifiche. L’occasione è in linea con l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani che stabilisce: “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.” La giornata è stata proposta dalla Conferenza mondiale sulla scienza del 1999 e riconosciuta dall’UNESCO nel 2001. Da quel momento vengono realizzati numerosi progetti e iniziative, come l’istituzione dell’Organizzazione della scienza israelo-palestinese, per includere anche le aree del mondo più in difficoltà. Quest’anno, invece, la giornata è stata dedicata alla costruzione della fiducia nella scienza, cercando di sciogliere gli intricatissimi nodi, tra cui fornire una spiegazione semplice e convincente di scelte, molto spesso prese dopo anni di ricerca, che hanno anche risvolti nelle scelte della politica. Questioni così complesse affondano le proprie radici nella filosofia morale. A partire dalle dottrine di Galilei e dal pensiero di Bacone, la scienza si è posta sia come punto di incontro tra religione e società, sia come branca del sapere il cui fine ultimo è il benessere di tutta la collettività, in pieno accordo con il perseguimento della felicità portato avanti dalle istanze dell’Illuminismo. Facendo un salto fino al Novecento, invece, dopo i bombardamenti atomici delle città di Hiroshima e Nagasaki nell’agosto 1945, un gruppo di scienziati, riuniti attorno alla figura di Albert Einstein, fonda una vera e propria teoria delle responsabilità etiche e sociali degli scienziati, quasi a scrivere un codice deontologico, segnando così una svolta nella storia dell’etica della scienza. Tuttavia, c’è anche un’altra scuola di pensiero, totalmente contrapposta, secondo la quale le conoscenze scientifiche diano la certezza che il loro impiego sia deleterio per il pianeta e quindi anche per la società. Si pensi, ad esempio, alle emissioni di gas nocivi dalle industrie, necessarie per il sistema economico, ma notoriamente dannose per l’ambiente. Proprio perché oggi le scelte economiche sono basate sull’evoluzione tecnologica, il discorso intorno all’etica si è fatto molto acceso negli ultimi anni. In effetti, c’è una correlazione diretta tra le leggi di mercato e il progresso scientifico, che ormai deve adeguarsi agli sviluppi economici. Da questa posizione, emerge una riflessione che inevitabilmente investe le questioni etiche e che porta a chiedersi fino a che punto sia necessario avvantaggiarsi del progresso scientifico, senza che siano messe in discussione questioni che investono la morale? I codici deontologici dei liberi professionisti, le carte dei valori e dei principi di associazioni e fondazioni, come pure il bilancio sociale delle aziende, servono a dare una guida e possono dirci molto delle scelte etiche fatte dall’uomo, in rapporto ai benefici che derivano dalla scienza, dal progresso e dalle leggi del profitto. Fonti e approfondimenti Giornata mondiale 10 novembre (ONU Italia) Scienza ed etica (Università di Padova) Scienza ed etica (Università di Pavia) |
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| | | | Hanno contribuito a questa pubblicazione: Francesca Cocozza, Gabriele Leggeri, Giampiero Della, Giulia Solferino Grafica: Stefano Gizzarone | | |
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