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Diritti al punto

Newsletter · Aprile 2026

Care Lettrici e Cari Lettori,

Lo scorso 4 marzo il Senato della Repubblica italiana ha approvato un disegno di legge per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione di antisemitismo, adottando quella formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA). Amnesty International ha manifestato preoccupazione a riguardo, per cui l’utilizzo di tale definizione potrebbe tradursi in uno strumento di censura e di repressione.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a un risarcimento per danni morali per la morte di Riccardo Magherini avvenuta il 3 marzo 2014. L’Italia è ritenuta responsabile sia per l’uso eccessivo della forza da parte degli agenti, sia per le carenze nell’indagine e nell’addestramento delle forze dell’ordine. Una sentenza importante che ha restituito giustizia alla famiglia di Riccardo Magherini, commentata da Amnesty International Italia come un auspicio per riaprire il dibattito sull’uso della forza e sulla legittimità dell’uso delle tecniche di immobilizzazione da parte delle forze dell’ordine.

Il 26 marzo il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione sul nuovo Regolamento Rimpatri. Il testo si fonda su tre elementi principali: l’ampliamento della detenzione amministrativa, il rafforzamento dell’obbligo di cooperazione da parte della persona interessata, la possibilità di ricorrere a trasferimenti verso paesi terzi. Il quadro che emerge è un sistema più severo e restrittivo, con tempi di trattenimento più lunghi, obblighi di cooperazione più incisivi. Amnesty International si sostiene che la posizione del Parlamento europeo si inserisce in una tendenza verso politiche migratorie “sempre più dannose, escludenti e draconiane”.

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Buona lettura!

La Redazione di Diritti al Punto

 
 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia sul caso Magherini

Il 15 gennaio scorso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dell’Italia, per la morte di Riccardo Magherini (Case of Magherini and others v. Italy). L’Italia dovrà pagare ai ricorrenti, tra cui la famiglia di Riccardo, un risarcimento pari a 140mila euro per danni morali. La sentenza arriva dopo una lunga vicenda giudiziaria durata 12 anni, iniziata subito dopo la morte di Riccardo Magherini, avvenuta, all’età di 39 anni, tra il 2 e il 3 marzo 2014 a Firenze. Mentre fa rientro a casa, Riccardo entra in uno stato di agitazione, probabilmente causato da un mix di alcool e medicinali. Entra prima in un taxi, poi in diverse pizzerie, lo stato di agitazione crescente porta alcuni testimoni a chiamare le forze dell’ordine. Giungono i Carabinieri, per impedire la fuga, immobilizzano Riccardo a terra, in posizione prona con il volto sull’asfalto. Di fronte alla richiesta di aiuto e al perdurare della immobilizzazione, i Carabinieri chiedono l’intervento del 118, Riccardo va in arresto cardiocircolatorio e dichiarato morto all’arrivo in ospedale. Secondo alcuni testimoni, Riccardo avrebbe subito percosse, sarebbe stato sottoposto a pressione prolungata e reso inerme con un eccessivo uso della forza e delle tecniche di contenimento. Inizia una lunga battaglia giudiziaria promossa dai familiari di Riccardo, per accertare la verità sui fatti e chiedere giustizia. In primo e in secondo grado di giudizio, tre dei quattro carabinieri vengono condannati per omicidio colposo. Nel 2018, la cassazione cancella le condanne e dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza. La famiglia non si arrende e nel 2019 presenta un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. La Corte, con sede a Strasburgo, è stata istituita dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani (1950) - in seguito anche CEDU -, con la funzione di assicurare il rispetto degli impegni previsti dalla Convenzione, da parte degli Stati contraenti (art.19). Nello specifico, il riconoscimento a ogni persona dei diritti e libertà enunciati nella Convenzione, tra cui il diritto alla vita, la proibizione della tortura, della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a un equo processo, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione. La famiglia Magherini, esauriti i gradi di giudizio dinanzi l’autorità giudiziaria italiana, ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, secondo l’art. 34 della Convenzione che prevede i casi dei ricorsi individuali: “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli”. Secondo la Corte Europea dei Diritti Umani lo Stato italiano è responsabile del decesso di Riccardo Magherini perché non c’era “l’assoluta necessità” di immobilizzare Magherini a terra. In altre parole, c’erano altri modi per controllare Magherini, in stato di agitazione, senza tenerlo immobilizzato in quella posizione per un tempo prolungato. La sentenza individua due violazioni dell’art. 2 della CEDU (diritto alla vita): una relativa all’uso della forza da parte degli agenti, l’altra alle carenze nell’indagine e nell’addestramento delle forze dell’ordine. Nelle motivazioni della sentenza si legge che le linee guida in vigore all’epoca dei fatti non contenevano istruzioni chiare e adeguate sull’immobilizzazione delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita. Su questo punto, i giudici di Strasburgo rilevano che già nel 2003 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura aveva segnalato i rischi della posizione prona. Nel 2011, diversi paesi avevano già aggiornato le proprie direttive in materia. L’Italia avvia un processo di aggiornamento e solo nel 2014 viene emessa una circolare che menziona i rischi di asfissia posizionale, ma al momento della morte di Riccardo Magherini la circolare non era ancora in vigore. Inoltre, mancava la formazione degli agenti delle forze di polizia per garantire il livello di competenza necessario per l’impiego delle tecniche di immobilizzazione. L’organizzazione A buon diritto la definisce una sentenza significativa e importante che pone anche l’accento sulla necessità di formare e preparare le forze di polizia italiane, aggiungendo che l’inchiesta non sia stata effettiva e sufficientemente indipendente, avendo affidato gli accertamenti alla stessa arma dei Carabinieri, facendo venir meno le misure di garanzia. Amnesty International Italia, nell’accogliere positivamente la sentenza della Corte Europea dei diritti umani, ha auspicato che questa importante decisione riapra il dibattito, fondamentale, sull’uso della forza e sulla legittimità dell’uso di tecniche di immobilizzazione, da parte delle forze dell’ordine.

Fonti e approfondimenti

La storia di Riccardo Magherini – Amnesty Italia · La storia di Riccardo Magherini - YouTube Amnesty Italia · The European Convention on Human Rights · Damiano Aliprandi, Magherini, la Cedu condanna l’Italia:”morte evitabile” - Ristretti orizzonti · Giulia Milizia, Caso Magherini, Italia condannata:illecita l’immobilizzazione a terra - Altalex · Judgment Magherini and Others v. Italy - death following law-enforcement officers using prone position immobilisation technique
 
 

Ddl Antisemitismo: una definizione pericolosa

Lo scorso 4 marzo il Senato della Repubblica italiana ha approvato, in prima lettura, con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, il disegno di legge recante “Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo” su iniziativa della maggioranza parlamentare. Il testo, nello specifico, affida al coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo il compito di individuare la strategia nazionale, adottata su base triennale, per la lotta contro l’antisemitismo.

Il provvedimento inoltre chiarisce che per la finalità della legge è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, inclusi i relativi indicatori.

Secondo la legge quindi per antisemitismo si intende “una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici”.

Se confermata all’interno dell’impianto normativo, la definizione dell’IHRA diverrebbe un punto di riferimento per la sfera culturale ed educativa oltre che un metro di misura per decifrare il linguaggio antisemita online, in particolare sulle piattaforme social, o anche nei contesti pubblici quali manifestazioni o dibattiti.

Come si legge in una nota di Amnesty international l’utilizzo di tale definizione all’interno della legge, o anche in contesti legati a percorsi di formazione, potrebbe tradursi in uno strumento di censura e di repressione che verrebbe esteso alla vita civile e istituzionale.

Utilizzando come monito questa definizione di antisemitismo, le attività di alcune organizzazioni come il movimento Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (Bds) o ancora gli stessi rapporti critici sulle politiche israeliane (come quello di Amnesty International), verrebbero letti solo come una forma di lotta antisemita contro Israele e non come un’effettiva denuncia delle azioni adottate dallo Stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese.

Il provvedimento inoltre potrebbe essere interpretato secondo un’accezione lesiva dei diritti, per cui il dissenso rischierebbe di essere trattato come minaccia alla sicurezza nazionale.

Amnesty international ha più volte manifestato la sua preoccupazione per cui “contesta l’adozione della definizione dell’Ihra in ambito legislativo, ritenendo che vietare alcuni comportamenti indicati nei cosiddetti “esempi contemporanei di antisemitismo” possa limitare la libertà di espressione: una libertà tutelata dal diritto internazionale e anche dall’articolo 21 della Costituzione italiana, che tutela la libera manifestazione del proprio pensiero.

Fonti e approfondimenti

testo del Disegno di legge · La posizione di Amnesty international
 
 

Regolamento Rimpatri UE: il voto del Parlamento europeo e i rischi per i diritti umani

Il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato, con 389 voti favorevoli, 206 contrari e 32 astensioni, la propria posizione sul nuovo Regolamento Rimpatri, definendo il testo con cui si presenta alla fase finale del negoziato europeo, ma la riforma non è ancora una legge definitiva. Il passaggio successivo è rappresentato dai triloghi, cioè dai negoziati tra Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione Europea e Commissione europea finalizzati a concordare una versione comune del provvedimento.

La proposta mira a sostituire l’attuale quadro europeo sui rimpatri, con regole più uniformi per tutti gli Stati membri e con strumenti ritenuti più efficaci nell’esecuzione delle decisioni di allontanamento. Una decisione di rimpatrio è l’atto con cui uno Stato ordina a una persona straniera, in posizione irregolare, di lasciare il territorio dell’Unione Europea. Il testo approvato dal Parlamento si fonda su tre elementi principali: l’ampliamento della detenzione amministrativa, il rafforzamento dell’obbligo di cooperazione da parte della persona interessata e la possibilità di ricorrere a trasferimenti verso paesi terzi.

La detenzione amministrativa è il trattenimento disposto non come pena per un reato, ma come misura volta a preparare o rendere possibile il rimpatrio. Il testo approvato prevede che questo trattenimento possa arrivare fino a 24 mesi in determinate circostanze, tra cui i casi in cui la persona non venga considerata collaborativa oppure quando vi siano ostacoli pratici o documentali all’esecuzione del rimpatrio. Sul piano giuridico significa che la durata del trattenimento viene collegata non solo alla possibilità concreta di eseguire il rimpatrio, ma anche al comportamento attribuito alla persona destinataria del provvedimento.

Su questo punto, Amnesty International ha espresso una posizione particolarmente netta. Eve Geddie, direttrice dell’Ufficio Istituzioni Europee di Amnesty International, ha dichiarato che “oggi il Parlamento europeo ha votato per ampliare i piani punitivi e restrittivi dell’UE in materia di detenzione e deportazione”. Nello stesso comunicato, Amnesty afferma che il Parlamento ha approvato un aumento di “requisiti sproporzionati, sanzioni e restrizioni” nei confronti delle persone colpite da una decisione di rimpatrio e un’estensione molto ampia della detenzione, “per periodi molto più lunghi”, al di sotto degli standard del diritto internazionale.

Un altro elemento centrale della riforma è l’obbligo di cooperazione. In concreto, la persona destinataria di una decisione di rimpatrio deve fornire alle autorità informazioni, documenti e collaborazione utili a organizzare il proprio allontanamento. Se questa cooperazione viene ritenuta insufficiente, il regolamento consente ulteriori conseguenze sul piano procedurale e può incidere anche sulla durata del trattenimento. ECRE, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati, cioè una rete paneuropea di organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti di rifugiati, richiedenti asilo e persone in esilio, ha criticato questo impianto sostenendo che esso amplia in modo significativo i presupposti della detenzione e indebolisce le garanzie procedurali.

Tra le novità più discusse vi è anche l’apertura ai cosiddetti return hubs. Con questa espressione si indicano strutture collocate in paesi terzi, cioè fuori dall’Unione Europea, verso cui il sistema dei rimpatri potrebbe trasferire persone sulla base di accordi conclusi dagli Stati membri o dall’Unione. Amnesty International ha definito questi hub “centri di detenzione offshore”, vale a dire strutture esterne al territorio dell’Unione, nelle quali le persone potrebbero essere trasferite e trattenute lontano dal normale quadro giuridico europeo. La stessa organizzazione ha affermato che gli hub di rimpatrio “comportano gravi rischi di violazioni dei diritti, non possono essere attuati in modo conforme ai diritti umani e dovrebbero essere respinti integralmente”. Nel medesimo comunicato, Amnesty osserva inoltre che le persone rischierebbero di essere inviate in paesi “dove non hanno mai messo piede”.

Il regolamento interviene anche sul diritto al ricorso, cioè sulla possibilità di chiedere a un giudice di verificare se una decisione di rimpatrio sia legittima. Uno dei punti più delicati è che il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione del rimpatrio. In termini pratici, questo significa che la semplice presentazione del ricorso non basta a fermare l’allontanamento, salvo che la sospensione venga concessa secondo le modalità previste. ECRE ha criticato questo assetto sostenendo che l’indebolimento dell’effetto sospensivo riduce la protezione garantita dal diritto a un ricorso effettivo e aumenta il rischio di espulsioni illegittime.

La riforma introduce inoltre strumenti destinati a rendere più coordinata l’azione degli Stati membri. Tra questi vi è il cosiddetto ordine di rimpatrio europeo, cioè una decisione registrata nel Sistema d’informazione Schengen e destinata a essere riconosciuta dagli altri Stati membri. Secondo le ricostruzioni disponibili, entro il 1° luglio 2027 gli Stati dell’area Schengen dovranno riconoscere ed eseguire le decisioni di rimpatrio adottate da altri paesi membri, anche se l’esecuzione concreta resterà affidata allo Stato in cui la persona soggiorna irregolarmente.

Sul piano legislativo, il significato del voto del 26 marzo è quindi preciso. Il Parlamento europeo non ha ancora approvato una legge definitiva, ma ha stabilito la linea con cui negozierà il testo finale con il Consiglio e la Commissione. Sul piano del contenuto, la posizione adottata dall’Assemblea va nella direzione di un sistema dei rimpatri più uniforme e più severo, fondato su tempi di trattenimento più lunghi, obblighi di cooperazione più incisivi e maggiore possibilità di trasferimenti verso paesi terzi. Amnesty International, nel suo comunicato ufficiale, sostiene che questa scelta si inserisce in una tendenza verso politiche migratorie “sempre più dannose, escludenti e draconiane” e avverte che, “lungi dal ridurre l’irregolarità, queste proposte rischiano di intrappolare più persone in situazioni di precarietà”.

Per approfondire il contenuto del voto e le principali prese di posizione pubbliche, è possibile consultare direttamente le fonti ufficiali delle istituzioni europee e delle organizzazioni citate.

Fonti e approfondimenti

Parlamento europeo, comunicato sul voto del 26 marzo 2026 · Parlamento europeo, rapporto A10-0048/2026 sul Regolamento Rimpatri · Amnesty International, comunicato ufficiale del 25 marzo 2026 · Amnesty EU, versione pubblicata dall’ufficio europeo dell’organizzazione · ECRE, posizione ufficiale sul voto del Parlamento europeo · Commissione europea, pagina ufficiale sulla politica UE in materia di rimpatrio e riammissione
 

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Hanno contribuito:

Francesca Cocozza · Giulia Solferino · Stefano Gizzarone

Grafica: Stefano Gizzarone

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