Il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato, con 389 voti favorevoli, 206 contrari e 32 astensioni, la propria posizione sul nuovo Regolamento Rimpatri, definendo il testo con cui si presenta alla fase finale del negoziato europeo, ma la riforma non è ancora una legge definitiva. Il passaggio successivo è rappresentato dai triloghi, cioè dai negoziati tra Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione Europea e Commissione europea finalizzati a concordare una versione comune del provvedimento. La proposta mira a sostituire l’attuale quadro europeo sui rimpatri, con regole più uniformi per tutti gli Stati membri e con strumenti ritenuti più efficaci nell’esecuzione delle decisioni di allontanamento. Una decisione di rimpatrio è l’atto con cui uno Stato ordina a una persona straniera, in posizione irregolare, di lasciare il territorio dell’Unione Europea. Il testo approvato dal Parlamento si fonda su tre elementi principali: l’ampliamento della detenzione amministrativa, il rafforzamento dell’obbligo di cooperazione da parte della persona interessata e la possibilità di ricorrere a trasferimenti verso paesi terzi. La detenzione amministrativa è il trattenimento disposto non come pena per un reato, ma come misura volta a preparare o rendere possibile il rimpatrio. Il testo approvato prevede che questo trattenimento possa arrivare fino a 24 mesi in determinate circostanze, tra cui i casi in cui la persona non venga considerata collaborativa oppure quando vi siano ostacoli pratici o documentali all’esecuzione del rimpatrio. Sul piano giuridico significa che la durata del trattenimento viene collegata non solo alla possibilità concreta di eseguire il rimpatrio, ma anche al comportamento attribuito alla persona destinataria del provvedimento. Su questo punto, Amnesty International ha espresso una posizione particolarmente netta. Eve Geddie, direttrice dell’Ufficio Istituzioni Europee di Amnesty International, ha dichiarato che “oggi il Parlamento europeo ha votato per ampliare i piani punitivi e restrittivi dell’UE in materia di detenzione e deportazione”. Nello stesso comunicato, Amnesty afferma che il Parlamento ha approvato un aumento di “requisiti sproporzionati, sanzioni e restrizioni” nei confronti delle persone colpite da una decisione di rimpatrio e un’estensione molto ampia della detenzione, “per periodi molto più lunghi”, al di sotto degli standard del diritto internazionale. Un altro elemento centrale della riforma è l’obbligo di cooperazione. In concreto, la persona destinataria di una decisione di rimpatrio deve fornire alle autorità informazioni, documenti e collaborazione utili a organizzare il proprio allontanamento. Se questa cooperazione viene ritenuta insufficiente, il regolamento consente ulteriori conseguenze sul piano procedurale e può incidere anche sulla durata del trattenimento. ECRE, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati, cioè una rete paneuropea di organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti di rifugiati, richiedenti asilo e persone in esilio, ha criticato questo impianto sostenendo che esso amplia in modo significativo i presupposti della detenzione e indebolisce le garanzie procedurali. Tra le novità più discusse vi è anche l’apertura ai cosiddetti return hubs. Con questa espressione si indicano strutture collocate in paesi terzi, cioè fuori dall’Unione Europea, verso cui il sistema dei rimpatri potrebbe trasferire persone sulla base di accordi conclusi dagli Stati membri o dall’Unione. Amnesty International ha definito questi hub “centri di detenzione offshore”, vale a dire strutture esterne al territorio dell’Unione, nelle quali le persone potrebbero essere trasferite e trattenute lontano dal normale quadro giuridico europeo. La stessa organizzazione ha affermato che gli hub di rimpatrio “comportano gravi rischi di violazioni dei diritti, non possono essere attuati in modo conforme ai diritti umani e dovrebbero essere respinti integralmente”. Nel medesimo comunicato, Amnesty osserva inoltre che le persone rischierebbero di essere inviate in paesi “dove non hanno mai messo piede”. Il regolamento interviene anche sul diritto al ricorso, cioè sulla possibilità di chiedere a un giudice di verificare se una decisione di rimpatrio sia legittima. Uno dei punti più delicati è che il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione del rimpatrio. In termini pratici, questo significa che la semplice presentazione del ricorso non basta a fermare l’allontanamento, salvo che la sospensione venga concessa secondo le modalità previste. ECRE ha criticato questo assetto sostenendo che l’indebolimento dell’effetto sospensivo riduce la protezione garantita dal diritto a un ricorso effettivo e aumenta il rischio di espulsioni illegittime. La riforma introduce inoltre strumenti destinati a rendere più coordinata l’azione degli Stati membri. Tra questi vi è il cosiddetto ordine di rimpatrio europeo, cioè una decisione registrata nel Sistema d’informazione Schengen e destinata a essere riconosciuta dagli altri Stati membri. Secondo le ricostruzioni disponibili, entro il 1° luglio 2027 gli Stati dell’area Schengen dovranno riconoscere ed eseguire le decisioni di rimpatrio adottate da altri paesi membri, anche se l’esecuzione concreta resterà affidata allo Stato in cui la persona soggiorna irregolarmente. Sul piano legislativo, il significato del voto del 26 marzo è quindi preciso. Il Parlamento europeo non ha ancora approvato una legge definitiva, ma ha stabilito la linea con cui negozierà il testo finale con il Consiglio e la Commissione. Sul piano del contenuto, la posizione adottata dall’Assemblea va nella direzione di un sistema dei rimpatri più uniforme e più severo, fondato su tempi di trattenimento più lunghi, obblighi di cooperazione più incisivi e maggiore possibilità di trasferimenti verso paesi terzi. Amnesty International, nel suo comunicato ufficiale, sostiene che questa scelta si inserisce in una tendenza verso politiche migratorie “sempre più dannose, escludenti e draconiane” e avverte che, “lungi dal ridurre l’irregolarità, queste proposte rischiano di intrappolare più persone in situazioni di precarietà”. Per approfondire il contenuto del voto e le principali prese di posizione pubbliche, è possibile consultare direttamente le fonti ufficiali delle istituzioni europee e delle organizzazioni citate. |